Ricorso inammissibile. Dopo il cambio di rito da speciale a ordinario il Tar del Lazio boccia il ricorso della Salernitana. Sempre più fioche le speranze di un ripescaggio in serie B per il club granata, cui ora non resta che sperare nella Corte Federale d’Appello.
Nella sentenza si legge che “Il Comunicato Ufficiale LNPB n. 211 del 18 maggio 2025 (come, del resto, la conferma contenuta nella nota n. 888 dello stesso 18 maggio 2025) doveva, quindi, essere impugnato innanzi ai competenti giudici sportivi endofederali e, poi, esofederali e solo successivamente innanzi a questo Tribunale. Ed infatti, tale provvedimento, non rientrando, come ritenuto da questo Tar con la citata ordinanza n. 13555/2025, nel novero dei provvedimenti di competenza della Sezione del Collegio di Garanzia sulle controversie in materia di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche o, comunque, di partecipazione alle competizioni professionistiche, non poteva essere impugnato direttamente innanzi al Collegio di Garanzia, dovendo invece essere impugnato in primo luogo innanzi al Tribunale Federale Nazionale Figc.
Ā Di tanto, peraltro, ĆØ ben consapevole la stessa ricorrente, la quale difatti ha impugnato il medesimo comunicato ufficiale n. 211/2025 (unitamente al c.u. n. 224 del 5 giugno 2025, con il quale il Presidente della LNPB ha comunicato le date delle gare di Play-Out e i relativi orari) anche innanzi al Tribunale Federale Nazionale, che con la citata decisione n. 0246/TFNSD – 2024-2025 del 30 giugno 2025 ha respinto il ricorso. Dunque, in tale parte, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Tanto comporta lāinammissibilitĆ del ricorso, poichĆ© il sistema vigente, nei termini delineati dalla richiamata legge n. 280/2003, non consente l’accesso alla tutela giurisdizionale statale in difetto del previo esaurimento dei rimedi interni all’ordinamento sportivo e prima che l’assetto dei rapporti controversi abbia trovato compiuta definizione in tale sede, come ormai sancito in termini di principio generale da parte della giurisprudenza che, anche di recente, ha avuto modo di ribadire quanto segue: āLa giurisdizione amministrativa ĆØ vincolata alla pregiudiziale sportiva fintantochĆ© esiste un rimedio nellāordinamento sportivo, rimedio che deve essere esperito prima di adire il giudice amministrativo. E, sui regolamenti, il rimedio nellāordinamento sportivo esiste. Lāart. 79 del codice di giustizia sportiva della FIGC, āCompetenza e articolazione territoriale del Tribunale federaleā, al comma 1 recita: ā1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato nĆ© risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territorialiā. Lāart. 30 comma 1 del codice di giustizia sportiva del CONI cosƬ recita: ā1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nellāordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato nĆ© risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, ĆØ dato ricorso dinanzi al Tribunale federaleā (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8612/2023). In base alle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione della c.d. āpregiudiziale sportivaā.



no e il tar che ti condanna
Firmanno non e opera tua
Avimm fatt.n’ata figur e m….
LA SOCIETĆ FA SOLO CHIACCHIERE.
SocietĆ incompetente in tutto
Ma anche avvocati nn all altezza
Ovviamente vergognosi amici di Gravina