Doccia gelata per i tifosi della Salernitana. È stato infatti rigettato dal TAR del Lazio il ricorso presentato dal Centro di coordinamento Salernitana Clubs per sospendere il divieto di trasferta per 4 mesi imposto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo le intemperanze dello scorso 22 giugno a margine della gara con la Samp.
Nessuna buona notizia in arrivo dalla strada, quella intrapresa dagli avvocati Falci, Agosto e Balbiani, giuridica. Resta ora una “timida” speranza politica, che possa quantomeno portare a una riduzione del lunghissimo stop. Nel frattempo però i tifosi granata devono fare i conti con il “no” del TAR del Lazio. Nel frattempo il CCSC valuta di ricorrere anche al Consiglio di Stato. Di seguito il dispositivo:
N. 04592/2025 REG.PROV.CAU.
N. 08828/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8828 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Agosto, Carlo Balbiani e Massimo Falci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
U.S. Salernitana 1919 s.r.l., non costituita in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Federtifosi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto, Massimo Falci, Lorenzo Minotti e Federico Pesavento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Ministro dell’Interno del 2 luglio 2025, con il quale si è “disposta la chiusura, per mesi 4, a decorrere dal 1 agosto 2025, dei settori ospiti degli impianti sportivi dove la società “Salernitana” disputa gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi, per gli stessi incontri e per il medesimo periodo, nei confronti delle persone residenti nella Regione Campania”;
– ove occorra, del comunicato ufficiale n. 229 del 23 giugno 2025 della Lega nazionale professionisti serie B, nel quale viene richiamata la sanzione del giudice sportivo, indicata nel decreto impugnato;
– dei comunicati della lega B che hanno determinato lo slittamento illegittimo delle partite dei play out della Salernitana calcio 1919 da disputare con il Frosinone, nonché i successivi che hanno stabilito lo svolgimento delle partite dei play out tra Salernitana e Sampdoria;
– di tutti gli altri atti presupposti connessi, collegati e conseguenziali, in particolare degli organi periferici preposti alla tutela dell’ordine pubblico, non indicati né conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione del decreto impugnato;
Rilevato, al riguardo, che il provvedimento gravato trova adeguato presupposto nei gravi disordini che hanno avuto luogo nella serata di domenica 22 giugno 2025, in occasione dell’incontro di calcio “Salernitana — Sampdoria” valevole per il ritorno dei play out del campionato di serie B 2024/2025, allorquando si sono registrati lanci sul terreno di gioco petardi, fumogeni e seggiolini divelti dalle tribune e tentativi a più riprese di sfondare le porte di accesso al rettangolo di gioco, tanto da rendere necessario l’intervento della Forza pubblica e del personale addetto alla sicurezza, come risultante dalla nota della Questura di Salerno relativa all’esito della gara (nell’occasione il direttore di gara è stato costretto a sospendere l’incontro in diverse circostanze, prima di dover decretare la definitiva conclusione anticipata dell’incontro di calcio, stante il perdurare delle turbative);
– che, ciò posto, ad avviso del Collegio, il provvedimento impugnato sembra invero rientrare nel campo di applicazione dell’art. 7 bis l. n. 401/89, che prevede che “in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell’interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico”, nel senso cioè che la norma invocata non sembra in qualche modo limitare la misura in esame agli impianti sportivi dove si sono verificati i disordini; che anche la durata del provvedimento si pone ben all’interno dei limiti fissati dalla norma citata (“non superiore a due anni”) tanto che una eventuale rimodulazione della durata rischierebbe di ingerirsi impropriamente nei margini di discrezionalità (insindacabili) dell’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato;
– che anche la doglianza riferita alla mancata individuazione, nel provvedimento impugnato, del settore ospiti degli impianti sportivi interessati dalla chiusura di che trattasi – come sembrerebbe richiesto dalla norma citata, seguendo la prospettazione di parte ricorrente – appare infondata in quanto, sebbene non individuati nello specifico, sono tuttavia facilmente individuabili facendo riferimento, per relationem, al calendario del campionato poi adottato dalla Lega competente nel mese di luglio scorso;
– che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2025 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore
Dario Aragno, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani Daniele Dongiovanni
IL SEGRETARIO



Ok per 4 mesi non possono venire allora nessuno a Salerno come tifoserie come sarà vietato per noi così sarà pure per gli altri ora sta a noi a farci valere anche la società dovrà essere d’ accordo tanto chi viene 4 gatti per fare cosa questa e la formula da applicare
Questo sarà un anno terribile abbiamo tutti contro, soli contro tutti
Siete degli illusi potete costituirvi anche alla corte Europea…il risultato sarà sempre lo stesso…
Troppi nemici
I nemici ormai sono troppi, ahimè…
Ahahah ahahah 🤣 È un rigetto continuo nei confronti di SALERNO…… 😡😡🤘
Ormai nn ci sono più parole..
Hanno deciso di affossarci … oltre la societa