Salernitana, compleanno senza brindisi: De Luca vieta gli alcolici alla Festa dell’Appartenenza

L'ordinanza del primo cittadino alla vigilia del compleanno della Bersagliera

La Festa dell’Appartenenza deve fare i conti con lo “Sceriffo”. Il compleanno della Salernitana si avvicina, l’evento del 19 giugno nei pressi del Vestuti ĆØ stato attenzionato dal sindaco Vincenzo De Luca, che con un’ordinanza emanata nella alla vigilia vieta l’asporto, abbandono e consumo bevande alcoliche e super alcoliche e pone il divieto di vendita per asporto, consumo e abbandono di tutte le bevande con bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro ovvero lattine in alluminio dalle ore 16:00 fino al termine della manifestazione.

Nelle seguenti strade: Piazza Casalbore, via Nizza tratto via Sele – via Paolo De Granita, via Michele Conforti, via Zenone, via D’Ajutolo, via Pellecchia, via Generale Michele Amaturo, via Mario Mascia, via Piave, via B. Grafeo, via Largo Annibale Sterzi, via Fuso, Piazza San Francesco D’Assisi, via Costantino l’Africano, Piazzetta Longobardi, eĢ€ vietata:

la vendita per asporto di bevande alcoliche e super alcoliche;
– la vendita per asporto, consumo e abbandono di tutte le bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro ovvero lattine in alluminio, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, attivitaĢ€ artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio compresi i distributori automatici e in forma ambulante;
– la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluente su suolo pubblico, di: bevande alcoliche e super alcoliche, fatta eccezione dell’ordinario servizio e consumazione ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano previa autorizzazione suolo pubblico o aperto al pubblico;
– il consumo di tutte le bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro ovvero lattine in alluminio, fatta eccezione dell’ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano previa autorizzazione suolo pubblico o aperto al pubblico;
– l’abbandono in modo incontrollato dei rifiuti.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e visto l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 cosiĢ€ come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D. L. 23.05.2008, n. 92; visto l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19.07.2021, avente ad oggetto l’aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di euro 500,00 (euro cinquecento). Il trasgressore ha facoltaĢ€ di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma.

Resta salva la possibilitaĢ€ per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Redazione

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4 Commenti
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Commento da Facebook
2 mesi fa

ĆØ uno scherzo?

Commento da Facebook
2 mesi fa

Ma facc campa quiet
.arrpuost po crviell

Commento da Facebook
2 mesi fa

Piazza della libertĆ  e un’altro capolavoro tuo soldi pubblici spregati dovresti pagare tutti i danni fatti

Commento da Facebook
2 mesi fa

Poi dici che uno si droga…

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